Panoramica normativa
Legge di Bilancio 2026 e stipendi: tutte le novità
Un riepilogo di tutte le modifiche della L. 199/2025 che incidono sullo stipendio netto, l’ISEE e i bonus per le famiglie.
In sintesi
Tutte le novità in 60 secondi
- IRPEF: aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33% (risparmio fino a 440€/anno)
- Cuneo fiscale: il meccanismo 2025 diventa permanente, senza proroga annuale
- Rinnovi contrattuali 2024-2026: aumenti tassati al 5% invece delle aliquote ordinarie, per redditi 2025 fino a 33.000€
- ISEE: franchigia prima casa da 52.500€ a 91.500€ (120.000€ nelle città metropolitane)
- Assegno Unico: rivalutato +1,4%, fino a 203,80€/mese per figlio
- Bonus mamme: da 40€ a 60€ al mese per lavoratrici con 2+ figli e reddito fino a 40.000€
- Bonus bollette: soglia ISEE a 9.796€ (20.000€ per famiglie con 4+ figli), più 115€ una tantum
- Pensioni: Opzione Donna e Quota 103 non rinnovate; APE Sociale confermata; aumento età pensionabile ridotto per il 2027-2028
- Partita IVA forfettario: soglie e aliquote confermate invariate (85.000€, 15%/5%)
- Non confermate: la detassazione della tredicesima e degli straordinari, ipotizzate in fase di bozza, non sono entrate nel testo definitivo
IRPEF
Riduzione dell’aliquota intermedia
La modifica più rilevante per lo stipendio netto: l’aliquota IRPEF sul secondo scaglione (28.001€-50.000€) scende dal 35% al 33%, con un risparmio massimo di circa 440€ annui per i redditi pari o superiori a 50.000€.
Cuneo fiscale
Il taglio del cuneo fiscale diventa strutturale
Il meccanismo introdotto nel 2025 (quota esente fino a 20.000€, detrazione aggiuntiva fino a 32.000€) viene reso permanente dalla Legge di Bilancio 2026, senza necessità di proroga annuale.
Rinnovi contrattuali
Tassazione agevolata al 5% sugli aumenti da rinnovo CCNL
Una misura poco pubblicizzata ma di impatto diretto sulla busta paga: gli aumenti retributivi derivanti da rinnovi dei CCNL sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, e corrisposti nel 2026, sono tassati con un’imposta sostitutiva del 5% al posto delle aliquote IRPEF ordinarie e delle addizionali regionali e comunali. La misura si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 33.000€, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.
La misura è stata dettagliata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026: in pratica, se il tuo CCNL viene rinnovato nel 2026 con un aumento di paga base, quella specifica quota aggiuntiva subisce una tassazione molto più leggera rispetto al resto dello stipendio, a patto di rientrare nella soglia di reddito prevista.
ISEE
Franchigia prima casa più alta
La franchigia sul valore dell’abitazione principale esclusa dal calcolo ISEE sale da 52.500€ a 91.500€ (120.000€ nelle città metropolitane), con impatto su cinque prestazioni specifiche: Assegno Unico, Assegno di Inclusione, Supporto Formazione e Lavoro, Bonus Nido e Bonus Nuovi Nati.
Sostegno alla famiglia
Assegno Unico e bonus bollette
Gli importi dell’Assegno Unico sono rivalutati del +1,4%, con un massimo di 203,80€ mensili per figlio. La soglia ISEE per il bonus bollette sale a 9.796€ (20.000€ per famiglie con 4 o più figli), con un contributo straordinario aggiuntivo di 115€.
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Sostegno alla genitorialità
Bonus mamme rafforzato e congedi potenziati
Il bonus mamme, riservato alle lavoratrici con almeno due figli e un reddito annuo fino a 40.000€, sale da 40€ a 60€ mensili. La Legge di Bilancio 2026 potenzia inoltre il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori, con l’obiettivo dichiarato di sostenere la genitorialità e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro.
Previdenza
Le novità sulle pensioni: più restrizioni che aperture
- Opzione Donna e Quota 103 non rinnovate: restano accessibili solo a chi aveva già maturato i requisiti rispettivamente entro il 31 dicembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
- APE Sociale confermata alle stesse condizioni del 2025: almeno 63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contributi (36 per lavori gravosi), assegno massimo 1.500€ lordi al mese, senza tredicesima.
- “Bonus Giorgetti” (ex “Bonus Maroni”) confermato: chi ha maturato i requisiti per la pensione anticipata ma continua a lavorare può ricevere in busta paga la quota di contributi INPS a proprio carico (9,19%), aumentando il netto immediato ma senza incremento della futura pensione per quel periodo.
- Aumento dell’età pensionabile ridotto: sterilizzato del tutto per lavori usuranti e gravosi; per le altre categorie, l’incremento previsto scende a 1 mese nel 2027 e 2 mesi nel 2028 (invece dei 3 mesi originariamente ipotizzati).
- Pensioni minime: rivalutazione aggiuntiva dell’1,3%, che porta l’assegno base da 604,97€ a 611,85€ al mese, oltre alla perequazione ordinaria all’inflazione.
Partita IVA
Regime forfettario confermato senza modifiche strutturali
La soglia di 85.000€ e le aliquote (15%/5%) restano invariate. Viene confermata anche per il 2026 la soglia di compatibilità con redditi da lavoro dipendente a 35.000€ (invece del limite ordinario di 30.000€).
Retribuzione variabile
Premi di risultato: aliquota ridotta all’1% sulla partecipazione agli utili
Per il biennio 2026-2027, l’imposta sostitutiva applicata alla quota di retribuzione derivante dalla partecipazione agli utili d’impresa scende dall’aliquota ordinaria prevista per i premi di risultato fino all’1%, un’agevolazione significativa per chi lavora in aziende con piani di partecipazione azionaria o distribuzione utili ai dipendenti. Resta invece invariata al 5% l’imposta sostitutiva sui normali premi di risultato legati a incrementi di produttività, qualità o efficienza, erogati secondo accordi aziendali o territoriali depositati.
Questa distinzione tecnica, tra premio di risultato e partecipazione agli utili, non è solo terminologica: comporta un trattamento fiscale diverso, e vale la pena verificare con l’ufficio del personale della tua azienda sotto quale forma viene inquadrata la componente variabile del tuo pacchetto retributivo, per capire quale aliquota si applica davvero.
Previdenza complementare
TFR: rafforzato il meccanismo del silenzio-assenso
Dal 1° luglio 2026, per i nuovi assunti scatta un rinnovato meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare: se il lavoratore non esprime esplicitamente una scelta diversa entro i termini previsti, il TFR maturando confluisce automaticamente nel fondo pensione collettivo previsto dal CCNL applicato in azienda, invece di restare accantonato secondo le regole ordinarie del Codice Civile. Fino a quella data restano in vigore le procedure attuali di scelta esplicita (modello TFR2).
Cosa non è passato
Le misure ipotizzate ma non confermate nel testo finale
Durante la fase di stesura della manovra erano circolate diverse ipotesi poi non confermate nel testo definitivo della L. 199/2025: la detassazione della tredicesima, un’imposta sostitutiva agevolata al 15% sugli straordinari, e un “bonus di fine anno” aggiuntivo. Nessuna di queste misure è entrata nella versione approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025. Se hai letto di queste misure altrove, si tratta di proposte discusse in fase di bozza (ottobre-dicembre 2025), non di norme effettivamente in vigore nel 2026.
